Il sistema di accoglienza in Italia e il quadro europeo

Nel corso degli ultimi 10 anni l’accoglienza in Italia dei richiedenti protezione internazionale è stata fortemente sollecitata dal crescente numero di arrivi e l’intero sistema istituzionale dell’accoglienza è stato più volte rimodulato e modificato in risposta all’andamento dei flussi e delle presenze di migranti forzati sul nostro territorio.

Ripercorrendo alcune delle tappe maggiormente significative che hanno portato alla configurazione attuale ricordiamo il 2014, anno in cui c’è stato un sostanziale aumento dei posti della rete SAI (ex Sprar) e l’invito da parte del Ministero dell’Interno rivolto alle Prefetture, attraverso la circolare dell’8 gennaio 2014, a reperire sui singoli territori regionali delle strutture di accoglienza, visto l’intensificarsi degli sbarchi e il sempre più crescente numero di persone da accogliere. Inoltre, con l’intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, adottata in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, è stato approvato il Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati con l’intento di creare un unico sistema di accoglienza.

Negli anni più recenti tre decreti principali hanno modificato il Decreto Legislativo 142/2015 (la norma quadro sull'accoglienza nel nostro Paese):

  • Il "Decreto Sicurezza" (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132) ha escluso i richiedenti asilo dal sistema SIPROIMI/SAI, limitandolo ai soli titolari di protezione.
  • La "Riforma Lamorgese" (D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173) ha riammesso i richiedenti asilo nel sistema, ridenominato SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione).
  • Il "Decreto Cutro" (D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50) ha nuovamente ristretto l'accesso al SAI per la generalità dei richiedenti asilo, destinandoli primariamente alle strutture governative di prima accoglienza o ai CAS.

Il Quadro Europeo: Il Patto UE su Migrazione e Asilo

L'evoluzione del sistema italiano si inserisce nel quadro delineato dal Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo (approvato nell'aprile 2024). Il Patto introduce norme armonizzate a livello comunitario tra cui:

  • Regolamento sullo Screening: stabilisce controlli pre-ingresso obbligatori (identificazione, biometria, controlli sanitari e di sicurezza) entro 7 giorni dall'arrivo.
  • Regolamento sulla Procedura di Asilo (APR): formalizza le procedure accelerate di frontiera per chi proviene da Paesi a basso tasso di riconoscimento della protezione o cerca di eludere i controlli.
  • Nuova Direttiva sulle Condizioni di Accoglienza: fissa standard comuni per l'accesso all'assistenza sanitaria, all'alloggio e al mercato del lavoro.

LE FASI OPERATIVE DELL'ACCOGLIENZA IN ITALIA

  1. Soccorso, prima assistenza e identificazione (Approccio Hotspot e Screening). I cittadini stranieri soccorsi in mare o entrati in modo irregolare sul territorio nazionale vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per le prime cure sanitarie, il fotosegnalamento e la pre-identificazione (art. 10-ter D.Lgs. 286/1998 e normativa UE sullo Screening). In questa fase viene offerto il primo scambio informativo sull'asilo e si distingue tra chi manifesta la volontà di chiedere protezione e chi non ne ha i requisiti. Chi deve essere espulso o sottoposto a procedura di rimpatrio può essere trattenuto nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).
  2. Centri governativi di prima accoglienza. Chi manifesta la volontà di richiedere asilo viene inserito nei centri di prima accoglienza governativi (D.Lgs. 142/2015, articoli 9 e 10). In questi centri vengono effettuate le verifiche sulle condizioni di salute ed eventuali vulnerabilità. A seguito del D.L. 20/2023, i servizi forniti in questa fase ai richiedenti asilo ordinari è stata ridotta: sono attivi l'assistenza materiale, sanitaria, sociale e la mediazione linguistico-culturale, mentre sono stati soppressi i corsi di lingua e l'orientamento all'integrazione e al territorio.
  3. Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS). Qualora i posti nei centri governativi siano esauriti, le Prefetture dispongono l'attivazione dei CAS, gestiti da soggetti privati mediante bandi di gara pubblici (D.Lgs. 142/2015, articolo 11). I CAS continuano a rappresentare, nei fatti, la principale modalità di accoglienza per i richiedenti asilo sul territorio nazionale. Come per i centri governativi di prima accoglienza, con il D.L. 20/2023 anche nei CAS i servizi previsti per i richiedenti asilo ordinari restano limitati alle prestazioni essenziali (assistenza medica, sociale e mediazione).
  4. Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Il SAI è il sistema a titolarità degli Enti Locali, coordinato dal Servizio Centrale dell'ANCI (con il supporto di Cittalia) e finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNAsilo).
    Si articola in due livelli di servizi:
    • Primo livello: Riservato ai richiedenti asilo in condizioni di vulnerabilità (art. 17 D.Lgs. 142/2015) o entrati tramite corridoi umanitari/canali protetti, che garantisce accoglienza materiale, assistenza legale, sanitaria e linguistica.
    • Secondo livello: Riservato ai titolari di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria), ai titolari di alcune forme di protezione speciale, ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) e ad altre categorie specifiche, orientato all'integrazione sociale, alla formazione e all'inserimento lavorativo.

Evoluzione Normativa (2018 - Oggi)

Questa tabella serve a riassumere i continui cambi legislativi e l'accesso dei richiedenti asilo (RA) nel sistema di accoglienza integrata (SIPROIMI/SAI).

Riferimenti normativi Intervento Principale Impatto sui Richiedenti Asilo (RA) nel SAI
D.L. 113/2018 (Decreto Salvini) Riforma del sistema SPRAR in SIPROIMI Sono esclusi i RA - Accoglienza riservata solo ai titolari di protezione e minori.
D.L. 130/2020 (Decreto Lamorgese) Istituzione della rete SAI I RA sono riammessi: Accesso esteso ai richiedenti asilo con servizi di base.
D.L. 20/2023 (Decreto Cutro) Restrizione dei servizi e dell'accesso I RA nuovamente esclusi (tranne vulnerabili): Richiedenti asilo dirottati su CAS/Centri Governativi.
Patto UE (2024) Armonizzazione europea Procedure di Frontiera: Controlli obbligatori e Screening pre-ingresso in 7 giorni.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FASI DELL'ACCOGLIENZA

Questa tabella riassume come funziona oggi l'accoglienza, dall'arrivo all'integrazione.

Fase

Tipologia di Struttura      

Destinatari Principali Servizi Forniti
1. Prima Assistenza Hotspot / Centri di Sbarco Nuovi arrivati (fase di identificazione e screening) Primo soccorso, identificazione, fotosegnalamento, informativa asilo.
2. Prima Accoglienza Centri Governativi Richiedenti asilo in attesa dell'esame della domanda Assistenza materiale, sanitaria, sociale e mediazione linguistica (no corsi di lingua).
3. Accoglienza Straordinaria CAS (Centri Accoglienza Straordinaria) Richiedenti asilo (in caso di saturazione dei posti governativi) Servizi essenziali e materiali (analoghi ai Centri Governativi).
4. Seconda Accoglienza SAI (Sistema Accoglienza Integrazione)

1° Livello: RA vulnerabili
2° Livello: Titolari di protezione, MSNA

1° Livello: Tutela legale, sanitaria, lingua.
2° Livello: Formazione, lavoro, integrazione.