Per quanto riguarda i tempi di permanenza all’interno delle strutture temporanee, l’accoglienza viene garantita per tutto il tempo necessario alla definizione dello status giuridico dei richiedenti asilo.
I beneficiari ai quali viene riconosciuta la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) devono lasciare le strutture di accoglienza al momento del ritiro del permesso di soggiorno presso la Questura competente. Lo stesso vale per coloro ai quali viene riconosciuta la protezione umanitaria, a meno che non decidano di fare ricorso avverso il provvedimento della Commissione. 
Le misure di accoglienza continuano ad essere assicurate nei casi di diniego (ovvero quando non è stata riconosciuta alcuna forma di protezione) a coloro che hanno fatto ricorso avverso il provvedimento di rigetto. In questi casi l’accoglienza continua fino all’esito del primo grado di giudizio.
Diversamente, se non viene presentato ricorso avverso il rigetto della richiesta di protezione internazionale, l’uscita dalle strutture avviene entro 30 giorni dalla notifica del diniego.
Generalmente per coloro che hanno ricevuto una forma di protezione e che quindi devono uscire dalle strutture temporanee, viene fatte una segnalazione al Servizio Centrale ai fini del possibile inserimento in un progetto di accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).